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TESTO UNICO TURISMO della Toscana: (numerose) modifiche nella L.R. 24/2018

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2018, n. 24
Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifi che alla l.r. 86/2016.

In allegato il testo della legge regionale che modifica numerosi articoli della L.R. 86/2016

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COMMENTO A CURA DEL DOTT. MARIO MACCANTELLI

LR n. 24/2018 – BURT n. 19 del 25/05/2018 – in vigore dal 9 giugno 2018
Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla LR n. 86/2016

La Regione Toscana procede con un abbondante ritocco alla propria normativa sul turismo. La LR n. 86/2016 viene modificata in 44 articoli e viene aggiunto l’allegato sugli ambiti territoriali per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale.
Fra gli aspetti più rilevanti:
Senza aspettare la sentenza della Corte Costituzionale per il ricorso promosso il 27/02/2017 da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Regione si ravvede e interviene sull’oggetto del contendere revisionando le disposizioni in materia di “Locazioni turistiche”, di “Definizione dell’attività di guida ambientale” e dei “Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività” di guida ambientale, al fine dell’adeguamento delle medesime ai rilievi sollevati nell’atto di impugnazione. La disciplina della “locazione turistica” ne esce molto ridimensionata: solo meri obblighi comunicativi (non abilitativi) rimandando la disciplina al codice civile.

Al fine di evitare ulteriori problemi di legittimità in materia di “accompagnatore turistico”, viene previsto, ai fini dell’accesso all’attività, il superamento di un esame. In attesa della definizione della questione continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni sui titoli di studio che, tuttavia, riguardano l’accesso all’esame e non l’accesso alla professione.

Sulla stessa linea l’intervento sulle disposizioni che riguardano la “guida turistica”. Data l’inerzia normativa statale e le vicende giurisprudenziali, la regione prende atto della situazione di incertezza intorno alla definizione della professione e sospende temporaneamente le disposizioni della LR n.  86/2016 relative ai corsi di formazione professionale e ai conseguenti esami di abilitazione, nell’attesa che sia adottata l’apposita disciplina a livello statale, prevedendo comunque che tale sospensione, con carattere eccezionale, abbia una durata massima di un anno.

Viene attuata la disciplina degli ambiti territoriali nei quali i comuni esercitano in forma associata le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale. In allegato alla LR n. 86/2016 viene inserito l’”Allegato A” comprendente 28 ambiti e viene dettagliata meglio la stipulazione della convenzione per ambito territoriale e gli effetti per i comuni non aderenti. Analogamente a quanto già previsto per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale da parte dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni in forma associata, viene introdotto anche per la Città metropolitana di Firenze l’obbligo di stipulare convenzioni con l’Agenzia regionale di promozione turistica e con Fondazione Sistema Toscana e di istituire l’Osservatorio turistico di destinazione.

Viene eliminata la tipologia di struttura ricettiva all’aria aperta denominata “camping-village”. La tipologia, infatti, ponendosi a cavallo fra il “camping” e il “villaggio turistico”, e potendo sovrapporsi a queste, aveva creato da subito dei dubbi interpretativi.

Viene prevista la possibilità per l’”albergo diffuso” di essere composto anche da una struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, alla quale si applica la disciplina prevista per la medesima tipologia ricettiva. Questa fattispecie avrà sicuramente bisogno di ragionamenti interpretativi.

Allo scopo di rendere effettivo l’obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche da parte dei gestori delle strutture ricettive e di coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche, vengono regolamentate le modalità di trasmissione delle comunicazioni ai comuni capoluogo di provincia e alla Città metropolitana di Firenze e vengono introdotte le sanzioni pecuniarie per l’omissione o l’incompleta effettuazione di detta comunicazione.

Inaspettatamente non viene adeguata la disciplina del “condhotel” al recente DPCM n. 13/2018, entrato in vigore il 21/03/2018. La LR n. 86/2016 resta disallineata alla nuova normativa statale.

Autore dottMario Maccantelli