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Turismo, la nuova legge regionale Toscana 86/2016: “Testo unico sul sistema turistico regionale”

In vigore dal 12 gennaio la legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016. Tra le novità: il prodotto turistico omogeneo, ampliamento delle attività degli alberghi per i non alloggiati, l’abolizione della classificazione degli alberghi diffusi e un nuovo criterio per approvarli.
La nuova legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016  con avviso tecnico per errori materiali sul turismo: “Testo unico sul sistema turistico regionale” riscrive, introducendo alcune novità, il precedente “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, ossia la legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 che è stata oggetto di molteplici modifiche nel corso degli anni. L’operatività della legge regionale sarà completata con un Regolamento regionale di attuazione da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo testo unico, ossia 180 dal 20 gennaio 2016

Gli obiettivi che si prefigge la legge regionale n. 86/2016 sono:

– ridisegnare la nuova governance del settore, dopo lo scioglimento delle Aziende di promozione turitsica (APT) nel 2010 e la riorganizzazione delle province a seguito della legge  Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (legge Delrio). Se in Toscana si era già provveduto, in parte, con legge regionale n. 25/2016 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015 “. L’operazione viene completata con la legge regionale 86/2016.

– migliorare la capacità competitiva delle strutture ricettive di tipo alberghiero attraverso una semplificazione delle norme e un ampliamento dei servizi offerti

– chiarire ruolo e funzioni delle strutture ricettive extralberghiere per quanto concerne i B&B e le attività non professionali

– introdurre una normativa specifica per gli affitti turistici alla luce dell’esplosione della cosiddetta sharing economy

– aggiornare le normative in tema di agenzie di viaggio, comprese quelle online, e di professioni turistiche con particolare attenzione alle guide turistiche

Le finalità della legge regionale n. 86/2016  sono indicate alll’articolo 1, per la prima volta in modo esplicito. Le finalità più rilevanti sono:
a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;
b) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l’immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;
c) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale regionale;
d) favorire il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all’innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;
e) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori, dei servizi e delle strutture;
f) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
g) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale ;

L’articolo 2 “Turismo accessibile” precisa che al fine di facilitare la fruizione dell’offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive alberghiere forniscono le informazioni sull’accessibilità delle strutture medesime. Queste informazioni saranno definite nel Regolamento
di attuazione
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La nuova governance
La nuova governance prevede compiti amministrativi per i vari livelli istituzionali:

Regione
– la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo
l’omogeneità dei servizi e delle attività inerenti l’offerta turistica regionale;
– le attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali;
– il coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti locali;
– l’attuazione di specifici progetti di interesse regionale
– la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici

Città metropolitana di Firenze:
– agenzie di viaggio e turismo;
– classificazione delle strutture ricettive;
– istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni proloco;
– raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.
Queste funzioni competono anche ai Comuni capoluogo di provincia

Comuni
– esercizio delle strutture ricettive;
– esercizio delle attività professionali;
– accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale.
Ai comuni, inoltre, è affidata la possibilità di svolgere, in forma associata con altri comuni, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale. Queste funzioni sono esercitate all’interno di ambiti territoriali definiti con successiva legge regionale.

L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale.  In questo caso i comuni di ambiti territoriali contigui devono convenzionarsi fra loro per esercitare questa funzione.
Gli obblighi di questa convenzione sono:
– stipulare una convenzione con l’Agenzia regionale di promozione turistica per coordinare le attività di promozione che non sono esercitabili dai comuni (la legge conferma che la Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l’Agenzia regionale di promozione turistica “Toscana Promozione Turistica” costituita con legge regionale n. 22/2016 (articolo 4);
– realizzare il collegamento con la piattaforma informatica regionale per uniformare e sviluppare le piattaforme di turismo digitale;
– la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione mediante l’Osservatorio turistico di destinazione (OTD), quale strumento tecnico, a servizio degli enti locali, orientato alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale. E’ il luogo principale del dialogo sociale sul territorio

Cabina di regia del turismo

La Regione, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale, istituisce una cabina di regia del turismo composta da:

  • l’assessore regionale al turismo
  • rappresentanti dei comuni e 1 membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;
  • membro designato dalle camere di commercio
  • membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo
  • membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
  • membro designato dalle associazioni agrituristiche

La cabina di regia del turismo in Toscana
– esprime parere consultivo ai fini dell’approvazione delle attività di promozione turistica previste dal piano annuale regionale di promozione
– esprime parere consultivo sul Regolamento di attuazione della legge regionale 26/2016;
– esprime parere consultivo sugli standard minimi individuati dalla giunta regionale per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo;
– raccoglie le segnalazioni di situazioni rilevate sul territorio relative a fenomeni di abusivismo, partecipandole agli organi addetti alle funzioni di vigilanza e controllo.
– propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.

Prodotto turistico omogeneo
La legge regionale n. 26/2016, a completamento del sistema di governance del turismo in Toscana, introduce il prodotto turistico omogeneo. Per realizzare un’offerta turistica di qualità, i Comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico, mediante la stipula di una convenzione.
Per prodotto turistico omogeneo s’intende l’insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica. Un esempio potenziale di prodotto turistico è la Via Francigena.

Titolo III Imprese turistiche – Capo I “Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici”
Sono strutture ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità:

  • alberghi;
  • residenze turistico-alberghiere;
  • alberghi diffusi;
  • condhotel;
  • campeggi;
  • villaggi turistici;
  • marina resort;
  • aree di sosta;
  • parchi di vacanza

La legge regionale n. 86/2016 introduce la definizione di apertura stagionale con la quale si intende un periodo di apertura non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi nell’arco dell’anno solare.

Per gli alberghi la novità principale è l’ampliamento delle attività per i non alloggiati. In particolare viene disciplinata:
– l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
– l’attività di vendita al dettaglio al pubblico nei limiti di un esercizio di vicinato;
– l’attività di centro benessere

Per gli alberghi diffusi (di cui alla legge regionale n. 71/2013 “Disciplina dell’attività ricettiva di albergo diffuso” che viene abrogata) il nuovo testo unico introduce un nuovo criterio per l’approvazione: essi dovranno essere localizzati nei centri storici, in nuclei insediativi in ambito costiero e nei borghi rurali, caratterizzati da pregio-ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5mila abitanti. Inoltre, la classificazione viene abolita. Sarà il futuro Regolamento di attuazione della legge a stabilire gli standard minimi necessari.

Il Condhotel  è stato introdotto a livello nazionale con la legge n. 164/2014. Manca ancora il decreto attuativo del Mibact. Gli esercizi alberghieri aperti al pubblico potranno destinare e vendere il 40% della superficie a unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.

Per i Campeggi, è superata la definizione di facile / difficile rimozione, rinviando al rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche. Inoltre le legge toscana consente (oltre al 40% di case mobili) di offrire tende e relativi accessori di proprietà del gestore per un ulteriore  20% delle piazzole.

La legge regionanle introduce la categoria dei Camping-Village dove è consentita l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore in una percentuale ricompresa tra il 70 e il 30% del numero complessivo delle piazzole

La legge regionale 86/2016 introduce il Marina Resoirt (introdotto dalla legge 164/2014) cioè strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Anche in questo caso manca il Regolamento ministeriale di attuazione.

Importante la novità introdottoa all’articolo 31: le strutture ricettive alberghiere possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, purché costituiscano offerta integrativa e contestuale al soggiorno  ed a condizione che essi non rappresentino una parte prevalente del valore del servizio turistico offerto.

Titolo III Imprese turistiche – capo II  Altre strutture ricettive
E’ la parte della legge regionale n. 86/2016 che disciplina le strutture extra-alberghiere:

  • le strutture ricettive extra – alberghiere per l’ospitalità collettiva:
    case per ferie; ostelli per la gioventù; rifugi escursionistici; rifugi alpini; bivacchi fissi
  • le strutture ricettive extra – alberghiere con le caratteristiche della civile- abitazione: esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d’epoca; i residence; le locazioni turistiche.

Case per ferie e Ostelli per la gioventù
La legge regionale precisa meglio i soggetti gestori delle Case per ferie e Ostelli per la gioventù: soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative) e vengono definiti i soggetti che possono essere ospitati.

Case per ferie
Sono gestite al di fuori dei normali canali commerciali.

Rifugi escursionistici
La legge regionale ribadisce che sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti e siti lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. Tale categoria., ad esempio, è funzionale per l’ospitalità lungo la Via Francigena.

Affittacamere e bed&breakfast
La legge regionale precisa che possono essere esercitati sia in forma  imprenditoriale, sia in forma non professionale. Nel B&B sono forniti l’alloggio e i servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.

Case Appartamenti vacanze e residenze d’epoca
La legge regionale ribadisce che sono gestiti in forma imprenditoriale

Locazioni turistiche
La necessità di una regolazione è conseguenza del fatto che il fenomeno ha assunto, negli ultimi anni, dimensioni inimmaginabili dovute alle nuove opportunità offerte dalle piattaforme informatiche. Mentre, negli anni passati, la locazione turistica era essenzialmente una integrazione al reddito familiare per chi possedeva uno o pochi appartamenti, oggi essa rappresenta una formidabile forma di concorrenza a tutte le strutture ricettive (alberghiere o meno). Pertanto, vengono stabiliti i parametri oltre i quali la gestione di alloggi esclusivamente destinati a locazione turistica presenta le caratteristica di una attività professionale e non residuale.

Le locazioni turistiche possono essere esercitate:

1) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui:

a) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;

b) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell’anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno solare;

2) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.

La norma precisa che gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:

  • i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  • le condizioni di sicurezza e salubrità  degli edifici e degli impianti installati ai sensi della normativa vigente.

I proprietari e gli usufruttuari che intendono locare dovranno comunicare, nelle forme stabilite dalla Giunta regionale, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell’attività e le informazioni relative all’attività svolta (quali, ad esempio: il periodo durante il quale s’intende locare l’alloggio, il numero delle camere e i posti letto; gli arrivi e le presenze turistiche)

Stabilimenti balneari
Non sono state apportate variazioni significative. Il problema delle concessioni non rientra nella disciplina del testo unico del turismo, ma nelle norme del demanio marittimo.
Negli stabilimenti balneari viene concessa la facoltà di esercitare le attività di centro benessere e le
discipline del benessere e bio-naturali
Ai fini di una maggiore chiarezza viene precisato che il Regolamento di attuazione della legge regionale stabilirà, in conformità alle prescrizioni statali in materia, le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittimeoggetto di concessione per finalità turistico-ricettiva.

Agenzie di viaggio e turismo
Anche in questo caso non sono molte le variazioni introdotte. Abbiamo maggiormente definito le attività e ridefinito l’articolo sulle polizze assicurative dopo l’abrogazione del Fondo di Garanzia Nazionale presso il Ministero del Turismo.
Per le agenzie di viaggio online è stato previsto che non sia necessario disporre di un locale aperto al pubblico.

Professioni Turistiche
Trattandosi di materia concorrente fra Stato e Regioni, la Regione Toscana ha proceduto ad una semplice manutenzione che si è incentrata particolarmente sulle Guide turistiche introducendo la norma che l’esercizio della professione è consentito nell’intero territorio nazionale (articolo 3 della legge 97/2013), indipendentemente dall’ambito territoriale in cui è stata conseguita l’abilitazione.
Inoltre è stato inserito il comma della stessa legge che prevede, per l’esercizio dell’attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico (d.m. 7 aprile 2015),  il conseguimento della specifica abilitazione.
La legge regionale toscana non apporta modifiche sostanziali alle figure di accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci, guida alpina (le professioni sono materia concorrente Stato / Regioni).
Norme finali
La legge regionale n. 86/2016 ridefinisce l’articolo che parla di contratti di lavoro precisando che si applicano i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e degli accordi sindacali si secondo livello.

Riferimento: http://www.regione.toscana.it/-/turismo-la-nuova-legge-regionale-testo-unico-sul-sistema-turistico-regionale-

Autrice: Anna Luisa Freschi